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Dichiarazione iva in caso di conferimento d’azienda

L’Agenzia dell’Entrate con risposta all’interpello n.402 del 2019 ha chiarito se il ramo d’azienda oggetto di futuro conferimento non risulta essere gestito con contabilità separata l’eccedenza a credito IVA può essere ceduta solo se chiesta preventivamente a rimborso.


In merito a quanto detto è possibile trasferire non solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, ma anche il credito IVA maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di cessione fino alla data in cui quest’ultima produce effetti.

Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

 

La conferente perde ogni legittimazione in ordine al credito IVA che entra nella piena disponibilità della conferitaria, con la conseguenza che quest’ultima non può chiedere il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza, spettando alla conferitaria il recupero dello stesso, attraverso, alternativamente, la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione.

Questa previsione trova applicazione solo qualora la conferente abbia gestito con contabilità separata l’attività esercitata dall’azienda o dal ramo d’azienda, poi trasferiti. 

La gestione con contabilità separata consente di individuare i dati contabili afferenti all’azienda trasferita cosicchè il ramo d’azienda oggetto di futuro conferimento non risulta gestito con contabilità separata, l’eccedenza a credito IVA può essere ceduta solo se chiesta preventivamente a rimborso.

 

 

 

 

 

 

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