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Novità sulle definizioni delle liti fiscali

Novità in merito alla disciplina della “Definizione agevolata delle controversie tributarie” di cui all’art. 6 del D.L. 119/2018. Ecco nel dettaglio in cosa consistono.

Ricorsi pendenti in primo grado
Il nuovo testo del Decreto Fiscale prevede l’introduzione di una specifica disposizione in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, prevedendo che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa.

Soccombenza dell’Agenzia delle Entrate
Le quote previste per definire le liti, nel solo caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, vengono modificate. Le nuove percentuali sono:
– 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado (in luogo della metà del valore della controversia, come prevedeva il testo del Decreto prima della conversione);
– 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado

Accoglimento parziale del ricorso
Il nuovo comma 2-bis prevede una specifica disposizione in relazione ai casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza, ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate. Per tali motivi, viene chiarito che l’importo del tributo, relativo alla parte di atto confermata è dovuto per intero, mentre viene applicata la misura ridotta per la parte di atto annullata come sopra indicato per i casi di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

Controversie pendenti in Cassazione

Il nuovo comma 2-ter è relativo alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio. In tali casi, si viene a prevedere che le controversie possano essere definite con il pagamento di un importo pari al 5%del relativo valore.

Enti territoriali
Agli enti territoriali, la novità più importante sottoscritta rispetto al decreto precedente, oltre alla facoltà di stabilire entro il 31 marzo 2019, l’applicazione della definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte, è riconosciuta la facoltà di applicare la procedura anche alle controversie in cui è parte un loro ente strumentale.

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