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Transazione dichiarativa e iva

 

La transazione è un contratto con il quale le parti risolvono una lite, mediante reciproche concessioni. Nella transazione dichiarativa, a differenza di quella novativa, non sorgono nuovi rapporti giuridici e quindi il trattamento fiscale è stabilito con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa.
L’accordo di tipo dichiarativo legittima l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, co. 3, D.P.R. n. 633/1972, in quanto rappresenta un sopravvenuto accordo tra le parti. Tuttavia, la citata disposizione impone che la variazione sia effettuata entro un anno dall’effettuazione delle operazioni originarie.
L’Agenzia specifica inoltre che, in caso di procedure concorsuali, l’emissione della nota di variazione, per mancato pagamento in tutto o in parte a seguito dell’infruttuosità della procedura, è subordinata anche alla circostanza che il creditore partecipi alla procedura o si sia insinuato nel passivo fallimentare.
Quanto invece alle imposte di registro e di bollo, l’Agenzia ha specificato che il contratto di transazione deve essere registrato in termine fisso, a meno che sia redatto con scrittura privata non autenticata o contenga solo operazioni soggette ad IVA.
Nel caso in esame le operazioni sono escluse dal campo di applicazione IVA e, pertanto, la transazione deve essere registrata entro 20 giorni dalla data dell’atto con pagamento dell’imposta di registro nella misura del 3%. L’atto è altresì soggetto all’imposta di bollo nella misura di euro 16 per ogni foglio.

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