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In seguito all’accordo transattivo la nota di variazione può essere emessa senza versare l’Iva.

La nota di variazione in diminuzione emessa dal contribuente in regime forfettario a seguito di un accordo transattivo che ha ridotto il compenso spettante, può essere emessa senza versare l’IVA come avvenuto per la fattura emessa originariamente (Risp. AE 11 luglio 2019 n. 227).

La fattispecie dell’accordo transattivo rientra nella categoria degli eventi “simili” alle cause “di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, al ricorrere dei quali il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione (art. 26 c. 2 DPR 633/1972) a condizione che la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria (art. 26 c. 3 DPR  633/1972).

La disciplina trova applicazione anche nella particolare ipotesi in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario e, dunque, senza versare l’IVA (art. 1, c. 59. L. 190/2014). A questo fine, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfettario; tale regime troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione.

 

 

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