Nuovi principi favorevoli al contribuente nell’Ordinanza della Cassazione 3990/2020 del 18/02/2020
Questa ordinanza si inserisce nel solco della sentenza delle Sezioni Unite n. 19704 del 02/10/2015 che afferma il principio dell’autonomia impugnabilità dell’estratto di ruolo quando riguarda cartelle di pagamento non notificate.
In aggiunta a questo principio interviene questa ordinanza con due nuovi concetti interessanti:
1) “è riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica delle cartelle” cioè: nonostante le cartelle contenute nell’estratto di ruolo siano state correttamente notificate, non deve essere dichiarata l’ inammissibilità del ricorso introduttivo ma i Giudici devono accertare, se dalla data di notifica della cartella alla proposizione del ricorso è intervenuta la prescrizione.
2) la richiesta dell’estratto di ruolo non è un atto interruttivo della prescrizione. Atti interruttivi della prescrizione sono le domande giudiziali e gli atti di costituzione in mora mediante i quali il creditore richiede o intima al debitore di adempiere l’obbligazione.
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