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Modifiche giustizia tributaria a seguito del D.L. fiscale

L’art. del 23 ottobre 2018 n.119 (disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), pubblicato nella G.U. n.247 del 23 ottobre 2018, contiene specifiche disposizioni intitolate alla “Giustizia tributaria digitale”. Preliminarmente, va rilevato che la disposizione in commento anche la giurisdizione tributaria, dopo quella civile e quella amministrativa, compie il passo decisivo dell’obbligatorietà del processo telematico.

Obbligatorietà del deposito telematico a decorrere dal 1 luglio 2019

Il cuore del cambiamento è la sostituzione del comma 3 “Le notificazioni tra le parti e i depositi preso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n.163 e dei successivi decreti di attuazioni che sanciva la facoltatività del PTT con la novella: le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di Sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche

Attestazione di conformità della copia informatica o cartacea

Conseguenza del nuovo regime di conformità degli atti processuali è che, comma 5 “Nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui il presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali“, con le conseguenti responsabilità di natura penale in caso di falsa certificazione

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