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Il conferimento in società estera non costituisce sottrazione

La Corte di cassazione con la sentenza n. 30933/19 ha affrontato la questione fortemente legata alla conservazione dell’azienda come oggetto di centrale interesse metagiuridico, da salvaguardare per poter giungere in via mediata alla tutela, dei livelli occupazionali.

Il debitore verso il Fisco che conferisce i suoi immobili in una società restando titolare delle quote non può essere imputato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Cass. 15 luglio 2019 n. 30933).

IL CASO

La vicenda osservata dalla Cassazione riguardava un contribuente accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte poichè aveva intestato tutti i suoi immobili ad una società estera pur mantenendo la titolarità delle quote. A fronte di ciò era stato disposto il sequestro dell’immobile . Secondo i giudici della Cassazione, il reato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un’esecuzione esattoriale in atto.

I giudici, in virtù di quanto riportato, hanno rilevato che il contribuente non si era spogliato fraudolentemente dei beni immobili poichè aveva provveduto solo al conferimento di questi ultimi in una società mantenendo, però, la titolarità della società stessa.  Secondo la Terza Sezione Penale il caso in esame non riguardava una violazione di legge quindi il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile.

 

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