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IMU 2020, calcolo e versamento del conguaglio con proroga al 28 febbraio 2021. 

L’IMU 2020, con scadenza del saldo il 16 dicembre senza l’eventuale quota dovuta a conguaglio sulla base delle nuove aliquote, è stata prorogata al 28 febbraio 2021. La novità arriva a sorpresa con la legge di conversione del decreto sulla proroga dello stato d’emergenza Covid-19, approvata in via definitiva alla Camera il 25 novembre 2020.

I comuni avranno tempo fino al 31 dicembre 2020 per inserire sul sito del MEF il prospetto delle aliquote IMU ed il relativo regolamento, con la conseguenza che il versamento del saldo, in scadenza il 16 dicembre, dovrà essere effettuato utilizzando le vecchie aliquote, non ancora adattate alla nuova imposta unica sulla casa, in vigore dal 1° gennaioLa proroga della scadenza in favore dei comuni porta ad una parallela proroga per la quota dell’IMU dovuta a conguaglio. Il versamento potrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021Pur restando inalterata la scadenza del saldo IMU 2020, viene conseguentemente prorogato il termine per pagare il conguaglio dell’imposta, che potrà essere versato senza sanzioni e interessi entro il
28 febbraio 2021 (1° marzo, cadendo di domenica).

La scadenza ordinaria per i comuni, chiamati ad aggiornare o confermare le aliquote applicate, così come le eventuali agevolazioni e riduzioni, è fissata al 28 ottobre. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter calcolare saldo e conguaglio dell’IMU, considerando che l’acconto viene calcolato sulla base delle aliquote previste per l’anno precedente. Ora però bisognerà coordinare la nuova proroga con le misure già previste dalla Legge di Bilancio 2020. Il beneficio è rivolto agli esercenti attività individuate nella nuova tabella dei codici ATECO, ma a patto che il gestore dell’attività sia anche il proprietario dell’immobile.

Capire chi paga e chi no il saldo IMU del 16 dicembre 2020 è uno slalom tra codici ATECO, classificazioni per zone e disposizioni diverse. L’unico aspetto certo è che sono per ora fuori da qualsivoglia rinvio i non titolari di partita IVA. Sempreché, tra le scadenze fiscali in fase di rinvio, il decreto Ristori quater non preveda sorprese.

 

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