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Novità sul regime forfettario e le relative cause d’esclusione

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Con l’approvazione della legge di Bilancio il regime forfettario ha subito alcune modifiche, una delle principale è relativa alle cause d’esclusione ossia, quei casi in cui non è possibile applicare il regime agevolato in relazione all’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta dalla persona fisica.

L’applicazione del regime forfettario non è compatibile nel caso in cui l’attività è svolta in maniera prevalente nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di un soggetto direttamente o direttamente riconducibile allo stesso datore di lavoro oppure, se il soggetto detiene una partecipazione di controllo in una società a responsabilità limitata che esercita un’attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dalla persona fisica

Nel caso in cui il contribuente in regime forfettario acquisti una partecipazione di controllo in una società a responsabilità limitata nel corso del periodo d’imposta, quindi in un momento successivo rispetto a quello in cui ha iniziato ad applicare il regime agevolato può continuare ad applicare per l’anno stesso il regime agevolato e fuoriesce dallo stesso a partire dal periodo d’imposta successivo.

Nello specifico vogliamo soffermarci e chiarire il caso in cui il contribuente in regime forfettario svolga attività nei confronti dell’attuale datore di lavoro o nei confronti di colui che è stato il suo datore di lavoro nei due anni precedenti. Partendo dal presupposto che la norma è stata istituita per evitare i fenomeni di dimissione dal rapporto di lavoro dipendente con successiva apertura di partita IVA e fatturazione prevalente (o addirittura esclusiva) nei confronti del soggetto che fino a prima era il datore di lavoro, nel caso in cui il soggetto in regime forfettario presta attività nei confronti del datore di lavoro o ex datore di lavoro i corrispettivi non devono superare la metà di quelli complessivamente incassati. Siccome si tratta di una causa di esclusione che può essere verificata solo alla fine del periodo d’imposta il contribuente può applicare il regime forfettario per tutto l’anno ma, se i compensi percepiti siano per oltre la metà rivenienti dal datore di lavoro, il regime non sarà più applicabile dall’anno successivo.

Bisogna anche chiarire che la nozione di datore di lavoro è riferita alla fattispecie del rapporto di lavoro dipendete nella nozione civilistica escludendosi da tale ambito i rapporti di collaborazione, infatti si ricorda che con la recente conversione in legge del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (avvenuta con la Legge 11 febbraio 2019, n. 12), è stato previsto che la stessa non opera in presenza di rapporti di lavoro dipendente che successivamente sono stati trasformati in rapporti di lavoro autonomo a seguito dell’iscrizione del soggetto presso un Albo o Ordine professionale a seguito della conclusione del periodo di tirocinio.

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