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Regime forfettario 2019: innalzata a 65.000 euro la soglia limite di ricavi/compensi con imposta sostitutiva unica al 15%

regime forfettario - blog studio lucci

L’approvazione e l’emissione della Legge di Bilancio ha portato dei cambiamenti al regime forfettario: in che termini?

I commi da 1 a 11 della Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) prevedono un’ estensione del regime forfettario con un’ unica sola imposta del 15% ai contribuenti che durante l’anno precedente hanno percepito compensi fino ad un massimo di 65.000 euro. Una nota da tener presente per il contribuente che rientra nel regime forfettario è, non solo l’esonero dalla comunicazione dell’ esterometro ma anche la non obbligatorietà all’emissione di fattura elettronica. Va sottolineato che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Cosa cambia rispetto al comma 54 art. 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014?
Le modifiche principali riguardano i valori di soglia dei ricavi/compensi percepiti, precedentemente fissati tra 25.000 e 50.000 euro differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, ad oggi invece, è di 65.000 il limite dei ricavi o compensi percepiti. Il calcolo di tale requisito viene fatto con il ragguaglio ad anno.

Sono stati inoltre eliminate dalla noma istitutiva (comma 54) le seguenti condizioni di accesso di accesso al regime forfettario:

-aver sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
-il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non doveva superare, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

Relativamente al comma 55, la nuova lettera a), stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario, non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali.
Non viene invece modificata la lettera b) del medesimo comma, la quale prevede che nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
La disposizione che inibisce l’accesso al regime forfettario agli esercenti attività d’impresa, arti, e professioni, che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività a: società di persone,associazioni,imprese familiari non ha subito variazioni in merito alla vecchia disciplina ma, invece, è stata modificata la parte relativamente all’accesso (comma 57), prevedendo che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che:

-partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che, controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità
-limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Inoltre,non possono avvalersi del regime agevolato le persone fisiche la cui attività:
-sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero;
-nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

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