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Tardiva dichiarazione con invio entro il 10 marzo

I contribuenti avranno tempo fino al 10 marzo 2021, per presentare la dichiarazione annuale dei Redditi, dell’Irap o del modello 770/2020 dei sostituti d’Imposta ed evitare che venga considerata omessa, tenendo conto del termine ordinario del 30 novembre 2020 e ottenendo la riduzione delle sanzioni con il ravvedimento spontaneo. La dichiarazione tardiva è soggetta alla sanzione di 250 euro, prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, ferma restando la sanzione per omesso versamento nel caso in cui alla tardività della dichiarazione si accompagna anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa. La sanzione può essere ridotta, a un decimo, cioè a 25 euro, e i tardivi od omessi versamenti possono essere sanati, applicando le riduzioni previste a seconda del momento in cui si effettua il versamento, con l’aggiunta degli interessi legali. 

 

Modello 770 omesso e ritenute non versate 

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta comporta la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e scatta se l’ammontare delle ritenute non versate risulta superiore a 50mila euro. Si ricorda che, per espressa previsione legislativa, si applicano le regole (comma 2 dell’articolo 5, del decreto legislativo 74/2000) già vigenti per le dichiarazioni omesse ai fini delle imposte sui redditi e Iva. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. 

 

Presentazione del 770 dopo 90 giorni 

Decorso il termine del 10 marzo 2021 per il ravvedimento, è sempre opportuno presentare il modello 770/2020 omesso, in quanto, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di attività di controllo, si può beneficiare: 

del dimezzamento delle sanzioni sulle ritenute non versate, che si riducono dalla misura variabile dal 120 al 240% alla misura variabile dal 60 al 120% delle ritenute non versate (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 471/1997); della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione, se è stato superato il limite di 50mila euro di ritenute non versate (articolo 5, comma 1-bis e 13, comma 2, del decreto legislativo 74/2000).

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