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Le principali novità della dichiarazione Iva 2021

Tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021 deve essere presentata la dichiarazione Iva 2021, relativa al periodo d’imposta 2020. Saranno valide le dichiarazioni presentata entro 90 giorni rispetto al termine del 30 aprile 2021 mentre quelle presentate oltre tale termine saranno considerate omesse.

Per il modello 2021, rispetto a quello del 2020, sono state inserite delle novità: 

  • nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo, Legge n. 160 del 2019;
  • nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto il campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni anticovid, art. 124 del D.L. 34/ 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020;
  • è stato soppresso il quadro VI, in quanto il D.L. 34/2019 (decreto Crescita), ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni di intento, eliminando l’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Da segnalare ancora:

  • nel quadro VQ, è inserita la nuova colonna 7, ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali (diversi dal covid), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 (30 giugno) e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020(dal 1° febbraio al 30 aprile 2021);
  • quadro VL,  sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
  • nel quadro VO, sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. Sempre nel quadro VO (Opzioni e revoche regime Iva, contabilità ecc),  sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2, per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Per recepire le sospensione dei versamenti previste dai vari decreti leggi causa covid-19, è stato creato il rigo VA 16, appunto destinati a coloro  che hanno beneficiato delle sospensione dei versamenti causa covid-19. 

L’attuale emergenza economica-sanitaria da covid-19, ha portato il Governo ad intervenire diverse volte per rimandare i versamenti d’imposta dovuti dalle imprese,  sempre più colpite dalla carenza di liquidità generata dalle restrizioni alle attività economiche. Il modello Iva 2021 tiene conto delle sospensioni in parola con l’inserimento del rigo VA 16. Il rigo VA 16, sezione II del quadro VA, deve essere compilato sulla base delle seguenti indicazioni.

In particolare, va indicato:

  • in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice alle istruzioni della dichiarazione 2021;
  • nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella ca- sella 1.

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