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Quattro novità per i forfettari

REGIME FORFETTARIO 2020 - STUDIO LUCCILa legge di Bilancio per l’anno 2020 è intervenuta sul regime forfettario predisponendo variazioni di alcuni requisiti di accesso delle cause ostative che lo scorso anno erano stati abrogati dalla legge 145/2018.

Nello specifico possono avvalersi del regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente:

hanno percepito compensi non superiori a 65mila euro
hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per collaborazioni
redditi da pensione, di importo superiore a 30.000 euro non ragguagliati ad anno nel periodo di imposta precedente

La Legge di Bilancio, inoltre, introduce un regime premiale, lettera f) del comma 692 volto ad incentivarne l’utilizzo. Viene aggiunto un nuovo tempo di decadenza ridotto di un anno (da 5 a 4 anni) per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Provvedimento decisamente positivo per i contribuenti visto e considerato che per gli ammessi al regime forfettario non è obbligatoria la fattura elettronica. Il regime premiale dovrebbe essere esteso al caso in cui ci sia anche la vendita al minuto documentata dallo scontrino elettronico. I contribuenti in regime forfettario non sono esonerati dall’emissione dello scontrino fiscale e quindi dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Altra norma innovativa riguarda il concorso del reddito prodotto in regime forfettario nell’ammontare del reddito complessivo ai fini della spettanza o per la determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici anche non tributari.

Nel caso in cui il lavoratore autonomo o professionista debba abbandonare il regime forfettario dal 2020 la prima cosa da fare è dotarsi del codice univoco al fine di poter emette- re la fattura elettronica (sono esclusi solo i medici).Inoltre è opportuno trasmettere alle Entrate in via telematica la procura eventualmente rilasciata a favore di un intermediario per i servizi telematici offerti dalle Entrate

Da quest’anno l’ex forfettario dovrà subire la ritenuta d’acconto sui compensi professionali o per le intermediazioni, come pure deve applicare la ritenuta qualora sia lui ad erogare i medesimi compensi. Per i compensi maturati nel 2019 e non ancora incassati si prospetta una tassazione sfavorevole: in caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, i ricavi e compensi maturati nel 2019 che verranno incassati nel 2020 saranno sottoposti al regime del periodo di imposta in cui si manifestano. Unico vantaggio per l’ex forfettario è il recupero dell’Iva per gli acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili), sulle rimanenze di merci in giacenza ad inizio anno e sui beni e servizi non ancora utilizzati.

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