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Pignoramento dei crediti verso terzi

L’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall’art. 2, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, disciplina l’esecuzione che ha come oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili quali, ad esempio, banche presso cui il debitore deposita denaro, i datori di lavoro presso cui lo stesso lavora con retribuzione e, più in generale tutti i soggetti che per qualsiasi titolo o ragione vantano debiti nei confronti del debitore stesso.

La norma enunciata autorizza l’agente della riscossione al pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, estromettendo completamente il giudice dell’esecuzione quale soggetto che dirige la procedura esecutiva e davanti al quale, nei procedimenti ordinari, il terzo viene chiamato a comparire ai sensi dell’art. 543, secondo comma, c.p.c., al fine di rendere la dichiarazione per l’accertamento dei beni e dei crediti, che il debitore del Fisco vanta nei suoi confronti. Trattasi di una procedura semplificata interamente stragiudiziale, che si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché l’atto di pignoramento non deve essere iscritto a ruolo (neppure il debitore opponente, può sostituirsi al creditore per curare l’iscrizione a ruolo), in quanto non transita mai davanti all’ufficio giudiziario (v. Cass. Civ., n. 26830/2017).

In pratica, in base al nuovo meccanismo, l’atto di pignoramento, in luogo della citazione prevista dal codice di rito, contiene l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione gli importi da lui dovuti all’esecutato nel termine di 60 giorni dalla notifica del pignoramento medesimo (v. Corte Cost. n. 393/2008), per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, ovvero alle rispettive scadenze, per le restanti somme. Laddove si dovesse verificare un’eventuale inottemperanza all’ordine di pagamento dell’agente di riscossione di cui al comma 1 dell’art. 72 bis (inottemperanza che, comunque, non prevede comunque sanzioni), si procede previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile (v. Cass. Civ., n, 14741/2018).
Pertanto, alla fase giudiziale si ricorre solo in caso dell’inosservanza da parte del terzo all’ordine di pagamento: in caso contrario, la procedura si risolve in via stragiudiziale. Questo efficace sistema di riscossione che si pone in alternativa rispetto all’espropriazione forzata prevista dall’art. 543c.p.c., si è diffuso sempre più fino a divenire, negli ultimi tempi, strumento “ordinario” di esecuzione presso terzi del debitore utilizzato dal Fisco.

Infatti, ricevuta la risposta positiva del terzo debitore (cosiddetta dichiarazione stragiudiziale del terzo, prevista dall’art. 75-bis d.P.R. n. 602/1973), l’agente può scegliere di procedere, secondo il rito speciale oppure ordinario, quindi rispettivamente in forza degli art. 72 e 72-bis d.P.R. n. 602/1973, ovvero dell’art. 543 e segg. c.p.c. all’espropriazione mobiliare presso terzi ed anche, simultaneamente, all’adozione delle azioni esecutive e cautelari.

In conclusione, questa procedura consente alla P.A. di recuperare crediti vantati da un soggetto iscritto a ruolo, pignorandone il credito da un debitore di questi, attraverso una procedura più rapida del procedimento, regolarmente disciplinato dal codice di procedura civile.

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