fbpx
h
London Office
Quick Contact

Irreperibile momentaneo, per la Cassazione la notifica va dimostrata

Con la sentenza 10012 le Sezioni Unite la regolarità della procedura notificatoria nei confronti dell’irreperibile momentaneo può essere confermata solo con la ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata informativa. La decisione è stata attuata in seguito all’impugnazione di una cartella di pagamento ritenuta illegittima perché non preceduta dagli avvisi di accertamento cui si riferiva; dagli atti processuali risultava che i provvedimenti prodromici erano stati notificati attraverso il servizio postale ma non erano stati consegnati per temporanea assenza del contribuente e depositati presso l’ufficio postale. Il dubbio, quindi, era se per provare la corretta procedura notificatoria fosse sufficiente produrre in giudizio solo la ricevuta di invio della raccomandata  informativa oppure anche necessario dimostrare la ricezione di tale missiva. 

Le Sezioni Unite, ripercorrendo le principali sentenze sul punto, hanno rilevato che a decorrere dal 2019 (ordinanza 5077/2019), la Cassazione ha ritenuto che per provare la corretta procedura notificatoria fosse necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa, con l’affissione, in caso di assenza temporanea del destinatario, dell’avviso di deposito nel luogo di notifica e la spedizione di una lettera raccomandata con esplicita previsione di avviso di ricevimento.

In conclusione, quindi, le Sezioni Unite hanno affermato che la procedura notifica di un atto processuale e in assenza momentanea del destinatario può essere eseguita solo dalla produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Tale decisione è importante perché un’ipotesi che si verifica di frequente; è importante oggi verificare  che risulti depositata in atti non solo la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa, bensì la cartolina di ritorno. Se la relativa eccezione è stata regolarmente sollevata nel ricorso introduttivo, sarà sufficiente evidenziare al collegio il nuovo principio delle Sezioni Unite, affinché verifichi se l’onere probatorio risulti correttamente assolto.

 

Post a Comment