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31 maggio data ultima per la scelta delle imprese sui rifiuti: l’omessa comunicazione presume la decisione a favore del pubblico.

Scade il 31 maggio la possibilità per le aziende di comunicare la volontà di avvalersi di un gestore diverso dal pubblico per il recupero dei rifiuti urbani. La scadenza è perentoria ed i soggetti, previa decisione del comune, che non rispettano tale data non avranno diritto alla riduzione dalla TARI 2022. Inoltre in mancanza di comunicazione si presume senz’altro che l’utenza non domestica abbia scelto di restare con il gestore pubblico.

Con il Dlgs 116//2020 le utenze non domestiche che vogliono usufruire del servizio pubblico per il recupero dei rifiuti ma affidarsi a società esterne devono trasmettere al comune tale impegno per almeno 5 anni; con la modifica apportata nell’art.30 comma 5 Dl 41/2021 in sede di conversione del decreto Sostegni, si è stabilito che tale comunicazione deve essere inviata, per la prima volta, entro il 31 maggio, con effetto a partire dall’anno prossimo. A regime, inoltre, la scadenza per l’adempimento è fissata per il 30 giugno di ogni anno, a valere dell’anno successivo a quello di presentazione.

La comunicazione di avvio al recupero è correlata alla riduzione della quota variabile della TARI, la mancata presentazione nei termini stabiliti comporterà il “non diritto” alla riduzione della quota. Quanto alla durata dell’opzione la norma sancisce l’obbligo di avvalersi di un gestore diverso da quello pubblico per almeno 5 anni ma, se l’impresa decide di recedere prima e tornare al pubblico, la riammissione è una facoltà e non un obbligo del gestore pubblico. Non resta ancora chiaro se la scelta di restare al servizio comunale abbia la medesima durata quinquennale ma è certo che la facoltà di optare la scelta del servizio si rinnova annualmente.

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