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Segnalazioni CRIF: cosa sono e che funzione hanno

Spesso sentiamo parlare di segnalazioni CRIF, Centrale Rischi, SIC. Ma cosa sono? che funzione hanno? Si tratta, in via esemplificativa, dei cd. sistemi informativi del credito, aventi ad oggetto la raccolta dei dati sull’esposizione debitoria della clientela verso banche e intermediari finanziari. Si tratta di società pubbliche o private che incaricate nella raccolta dei dati relativi ai finanziamenti concessi informando il sistema bancario circa l’esposizione debitoria di un soggetto, in un certo arco temporale, verso il sistema creditizio.

La CR (Centrale dei Rischi), istituita presso la Banca d’Italia, costituisce un sistema informativo di natura pubblica che provvede ad informare il sistema bancario dell’esistenza della morosità di un determinato soggetto in relazione a finanziamenti di entità pari o superiore agli € 30.000,00, oppure, di un’esposizione debitoria dello stesso, pari o superiore agli € 30.000,00.

I dati rilevati della Centrale dei Rischi sono accessibili oltre che dall’interessato, anche a intermediari, organi giudiziari e polizia giudiziaria, alle istituzioni, amministrazioni e agli enti pubblici nei soli casi previsti dalla legge.

Gli intermediari finanziari sono obbligati a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza in riferimento ai finanziamenti concessi per almeno € 30.000,00, anche se limitatamente alle ipotesi di prolungato e persistente stato di insolvenza patrimoniale e finanziaria degli stessi, potendo consultare i dati relativi ad un certo nominativo nei 36 mesi precedenti.

Le SIC (Società di Informazioni Creditizie), invece, sono società di natura privata aventi scopo di lucro che raccolgono i dati della clientela limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari che aderiscono al sistema, relativamente ai finanziamenti fino a 30.000,00.

Le differenze tra il regime delle segnalazioni previsto per Centrale Rischi e SIC, al dì là dell’oggetto dell’attività di raccolta dati svolta, sono diverse: gli intermediari finanziari, diversamente da quanto avviene con la CR della Banca d’Italia, non sono obbligati ad effettuare le segnalazioni delle posizioni in sofferenza; gli intermediari finanziari che aderiscono alle SIC devono corrispondere alla singola società privata interpellata il compenso pattuito per la fruizione del servizio di accesso alla banca dati dei clienti (CRIF, CTC, CERVED, etc. etc.); banche e finanziarie, possono utilizzare i dati delle SIC esclusivamente nell’ambito della propria attività, nel concedere dilazioni di pagamento, allo scopo di preservarsi dal rischio di insolvenza dei loro clienti; itempi di conservazione dei dati vanno dai 12 mesi, previsti nell’ipotesi di sole due rate insolute, pagate tardivamente, ai 24 mesi, nel caso di più di due rate pagate in ritardo, ai 36 mesi in caso di morosità definitiva del soggetto, con decorrenza dalla data di estinzione del finanziamento o dell’ultimo aggiornamento segnalato nella banca dati dall’intermediario.

I motivi di illegittimità delle segnalazioni in Centrale dei Rischi o SIC (CRIF, Cerved, etc.) più ricorrenti sono essenzialmente tre:

  1. a) La mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario.

Il preavviso della segnalazione, teso a garantire il rispetto del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali, è finalizzato a consentire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo.

L’art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi prevede testualmente che: “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato.”

  1. b) L’errata valutazione, da parte dell’intermediario, del complessivo quadro finanziario-patrimoniale del soggetto colpito dalla segnalazione.

L’iscrizione nel registro dei crediti “a sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario avente ad oggetto la complessiva situazione finanziaria del cliente, che dovrà trovarsi in uno stato di grave e non transitoria insolvenza.

  1. c) Il mancato aggiornamento della pur legittima segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata dal Giudice.

In queste ipotesi, infatti, il cliente avrà diritto ad ottenere la cancellazione della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro o dal momento della riduzione del credito accertata giudizialmente, nonché il risarcimento del danno patito per effetto del tardivo adempimento della banca.

Se sei stato danneggiato da un’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi o al CRIF, potrai rivolgerti ai nostri professionisti che, con competenza e professionalità, cercheranno di offrire precise risposte e valide soluzioni ai tuoi problemi.

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