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I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate sul decreto Liquidità in merito alla proroga scadenze fiscali e acconti

Pubblicati i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione dei nuovi provvedimenti in merito al Decreto di liquidità: la proroga delle scadenze fiscali e il calcolo degli acconti per il versamento di Irpef, Ires ed Irap. La nuova data di scadenza da rispettare è il 30 giugno, valida per i versamenti IVA, di ritenute alla fonte e di contributi. 

Con la circolare numero 9/E il 13 aprile 2020, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce i quesiti più frequenti sulle misure del decreto Liquidità, ponendo però dei requisiti specifici per poter beneficiare del rinvio dei versamenti, che riguardando la riduzione del fatturato

-di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni; -di almeno il 50% sopra tale soglia. 

I residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni. 

Il decreto-legge n.23 dell’8 aprile 2020 introduce da un lato misure a salvaguardia delle imprese, con l’intento di aumentare la liquidità di cui necessitano (da cui deriva il nome del decreto stesso), e dall’altro riprende alcuni provvedimenti del Cura Italia, tra cui la proroga dei versamenti, con l’aggiunta delle condizioni di riduzione del fatturato. Il calo del fatturato si deve confrontare rispetto al fatturato di marzo 2019. Un calcolo piuttosto complicato, considerando che molte aziende a marzo 2020 sono state costrette a chiudere per l’emergenza sanitaria e quindi, probabilmente non hanno portato avanti la contabilità. 

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