fbpx
h
London Office
Quick Contact

Sanzioni per fattura elettronica in ritardo

sanzioni fatturazione elettronica - studio lucciIl tardivo o omesso invio della fattura elettronica rappresenta una vera e propria preoccupazione per aziende e professionisti; soprattutto dopo le sanzioni introdotte dalla normativa vigente. Di seguito analizziamo le regole, gli importi e le possibilità di ravvedimento operoso delle sanzioni previste per il tardivo o errato invio della fattura elettronica nel 2020.

Il regime sanzionatorio previsto per l’omissione o tardiva emissione della fattura è regolato dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997 in base al quale:
– il soggetto che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Lo stesso vale per i soggetti che indicano nella documentazione o nei registri un’imposta inferiore a quella prevista;
– la sanzione è compresa tra i 250 euro e i 2.000 euro quando l’omissione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
in caso di violazioni riguardanti operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad Iva o soggette all’inversione contabile, la sanzione amministrativa è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito la sanzione amministrativa applicata va da euro 250 a euro 2.000;
– è comunque da corrispondere una sanzione minima che non inferiore a euro 500.

Per far fronte alle difficoltà incontrate dai contribuenti nel rispetto delle tempistiche previste per i nuovi adempimenti il D.L. 119/2018, collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un regime transitorio dove si prevede una attenuazione o annullamento delle sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica. Le sanzioni per omessa o tardiva fattura, in riferimento al primo semestre 2019 non si applicano se la fattura è effettuata nel periodo di liquidazione IVA; si applicano con una riduzione dell’80% a condizione che la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.
È da notare come mentre per i contribuenti trimestrali il periodo transitorio ha operato fino al 30.06.2019, per i contribuenti mensili la riduzione della sanzione è applicata alle operazioni effettuate fino al 30.09.2019.A regime, ovvero a decorrere dal 01.07.2019, il termine per l’invio allo Sdi della fattura elettronica è di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione secondo le regole stabilite dall’art. 6 del D.p.r. 633/1972.

Post a Comment